- Il ministero della Salute ha diffuso le nuove normative riguardo ai requisiti minimi per l’idoneità alla guida:
Cambiano gli accertamenti medici per il rilascio e rinnovo della patente di guida alle persone che soffrono di deficit visivi, diabete mellito o epilessia. Lo prevede il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 novembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2010. Il decreto, recependo la direttiva n. 2009/112/Ce del 25.08.2009 e modificando il dm n. 40/T del 30 settembre 2003, introduce parametri medici più stringenti per l’idoneità alla guida di autovetture e mezzi a due ruote, mentre invece allenta le restrizioni finora previste per chi ha o intende ottenere una patente di categoria uguale o superiore alla C.
Patenti per la guida di autovetture, motoveicoli e ciclomotori. L’accertamento delle condizioni visive del soggetto deve essere rivolto non più solo alla verifica dell’acutezza visiva, del campo visivo, della visione crepuscolare e delle malattie progressive degli occhi, ma anche alla valutazione della sensibilità all’abbagliamento e al contrasto, della diplopia e delle funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. In caso di deficit della sensibilità all’abbagliamento e al contrasto, la commissione medica locale può autorizzare la guida solo con luce diurna. Se sussiste una malattia progressiva degli occhi, il rilascio o il rinnovo della patente può essere autorizzato solo con validità temporale limitata ed eventualmente con restrizioni per la guida notturna. -
Vengono introdotte restrizioni per il rilascio o il rinnovo della patente di guida a persone affette da diabete mellito. Se vengono assunti farmaci che possono indurre un’ipoglicemia grave, il soggetto può essere dichiarato idoneo alla guida per un periodo massimo di 5 anni. La guida di veicoli è preclusa a chi soffre di ipoglicemia grave e ricorrente o di un’alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia.
Per quanto riguarda le malattie neurologiche, mentre finora l’idoneità alla guida poteva essere riconosciuta alle persone epilettiche dopo l’effettuazione di specifici esami e controlli medici, il dm del 30 novembre 2010 introduce un ampio spettro di restrizioni.
Patenti di categoria uguale o superiore alla C. Anche per le patenti di categoria pari o superiore alla C, oltre all’acutezza visiva, al campo visivo, alla visione crepuscolare e alle malattie progressive degli occhi, devono essere valutate anche la sensibilità all’abbagliamento e al contrasto, la diplopia e le funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Mentre finora la patente non doveva essere rilasciata, né rinnovata, se il candidato o il conducente non aveva un campo visivo binoculare normale oppure se era colpito da diplopia, con il dm del 30 novembre 2010le cause ostative al rilascio e al rinnovo della licenza di guida sono le alterazioni significative della visione crepuscolare e della sensibilità al contrasto e una visione non sufficiente dopo l’abbagliamento. Se si perde la visione da un occhio o se insorge la diplopia, occorre un periodo di adattamento adeguato durante il quale non è consentito guidare. Il diabete mellito e il trattamento con insulina non costituiscono più motivi ostativi alla guida, purché siano attestate e rispettate alcune precise e dettagliate condizioni. Infine, mentre finora era preclusa la possibilità di guidare veicoli a chi presentava crisi di epilessia, il dm del 30 novembre 2010 consente di rilasciare e rinnovare la patente, nel rispetto di alcune precise condizioni.